Persone fisiche e giuridiche nelle dichiarazioni per la partecipazione ai bandi
Nella partecipazione a un bando di gara da parte di una società dove socio di maggioranza sia una persona giuridica, su chi ricade l’obbligo di rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti, previste dall’art. 80 d.lgs. n. 50/2016? Le dichiarazioni dovranno essere rese anche dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direzione tecnica del socio persona giuridica, oltre a quelli della società medesima.
La norma, riferendosi al “socio di maggioranza”, non dà specificazioni sulla natura giuridica dello stesso, portando l’interpretazione a riferire l’espressione tanto alla persona fisica quanto alla giuridica, in conformità a un approccio sostanzialistico che attribuisce rilievo ai requisiti di moralità di tutti i soggetti che condizionano la volontà degli operatori che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, a prescindere dal fatto che siano persone fisiche o giuridiche.
L’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE viene a sostegno dell’interpretazione, quando nell’imporre l’esclusione dagli appalti pubblici del candidato o dell’offerente che abbia riportato specifiche condanne, dispone: “in funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell’offerente”.
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